STATUTO NAZIONALE A.N.P.S.
STATUTO NAZIONALE
dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 6/11/2024
RATIFICATO DALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA
IL 7/11/2024
ENTRATA IN VIGORE 21/11/2024
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A.N.P.S. Associazione Nazionale della Polizia di Stato
(già ANGPS, Ente Morale per Decreto Presidenziale N.820 del 7.10.1970)
via Statilia, 30 – 00185 Roma – Tel. 0670496450
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Art. 1
Costituzione, denominazione, natura giuridica, sede legale e durata
1. L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, già Associazione Nazionale delle Guardie di Pubblica Sicurezza, eretta Ente Morale con D. P. R. 7/10/1970, n. 820, è costituita in Roma.
2. L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato è un’associazione di categoria e viene posta sotto la vigilanza e tutela del Ministro dell’Interno e si relaziona con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza tramite l’Autorità delegata dal Ministro dell’Interno. Presidente Onorario dell’Associazione è il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
3. Il Ministro dell’Interno o l‘Autorità delegata:
a) vigila che l’Associazione, intimamente legata ai valori e ai principi della Polizia di Stato, svolga ogni attività in conformità degli obiettivi e delle finalità perseguite dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, nell’assoluto rispetto delle norme ordinamentali e statutarie;
b) tutela l’Associazione garantendo supporto e sostegno, a livello centrale, attraverso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e, a livello periferico, attraverso i Questori delle provincie.
4. L’Autorità di Vigilanza, nel pieno rispetto dell’autonomia dell’Associazione può inviare messaggi, formulare quesiti e richiedere l’acquisizione di atti al Presidente Nazionale, quando ciò sia reso necessario per assolvere ai compiti di cui ai precedenti commi. Il Presidente Nazionale, se richiesto dalla stessa Autorità di Vigilanza, ha l’obbligo di rendere edotto il Consiglio Nazionale e l’Assemblea Nazionale delle suddette comunicazioni.
5. Il Medagliere Nazionale ed il Gonfalone Nazionale dell’Associazione identificano l’Ente nelle manifestazioni, ricorrenze e cerimonie, di tipo civile e militare, su tutto il territorio nazionale.
6. L’Associazione è parte integrante del Consiglio Permanente delle Associazioni d’Arma.
7. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2
Scopo ed oggetto sociale
1. L’Associazione è apolitica, apartitica, non sindacale, senza scopo di lucro ed è riconosciuta la sua rilevanza, sia nei confronti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che nei confronti delle Istituzioni, per l’attività meritoria svolta per valorizzare la storia e le tradizioni della Polizia di Stato.
2. L’Associazione ha lo scopo di:
a) tramandare le tradizioni della Polizia di Stato, promuovere e cementare l’unione di tutti i suoi appartenenti, di qualsiasi grado e qualifica, in congedo ed in servizio, rafforzandone i vincoli di fratellanza e curandone gli interessi;
b) svolgere ogni possibile assistenza morale, culturale, ricreativa e sportiva, promovendo le iniziative a tale scopo necessarie, ivi comprese quelle intese ad assecondarne le attese di ordine economico ed amministrativo tramite supporto per le procedure burocratiche, assistenza contabile e amministrativa, formazione professionale, studi di settore e convegni;
c) attuare rapporti di solidarietà con le Associazioni d’Arma e con le altre aventi scopi affini;
d) istituire, ove possibile, gruppi di volontariato, sportivi o altre tipologie di interesse generale per le iniziative di coinvolgimento sociale. A tali Enti potrà essere concesso l’uso del marchio e della denominazione nel rispetto del regolamento che li disciplinano;
e) realizzare pubblicazioni e promuovere la conoscenza di dati e notizie che interessino la collettività sia su temi di settore che di pubblico interesse attraverso periodici, riviste e altri mezzi di comunicazione e di informazione.
3. Valuta e autorizza, attraverso la Presidenza Nazionale o gli organismi delegati, le proposte di convenzioni, contratti, accordi di qualsiasi tipo che le Sezioni e gli enti di cui al comma d) vorranno sottoscrivere. In caso contrario tutti gli accordi si riterranno inefficaci nei confronti dell’Associazione, sia a livello di Organi centrali che periferici, e ne risponderanno, a titolo strettamente personale, solo i soggetti firmatari.
Art. 3
Medagliere e Gonfalone Nazionale, Labari e Bandiere
1. Presso la Presidenza Nazionale sono custoditi il Medagliere Nazionale, il Gonfalone Nazionale e la bandiera insignita con le Medaglie al Valor Civile e Merito Civile. L’Associazione, per le strutture periferiche, autorizza all’uso del Labaro, fregiato delle ricompense al valor militare, valor civile e merito civile concesse agli appartenenti della Polizia di Stato e ai disciolti Corpi della Pubblica Sicurezza, e della bandiera.
2. L’Associazione è rappresentata da un proprio stemma identificativo, dalla denominazione sociale e dall’acronimo A.N.P.S., tutti registrati come marchi, le cui caratteristiche e il loro utilizzo sono disciplinate da apposito titolo del Regolamento di esecuzione dello Statuto.
3. Le disposizioni sulla rappresentanza ed il cerimoniale associativo sono disciplinate in uno specifico allegato al Regolamento di esecuzione dello Statuto.
Art. 4
Tipologia Soci e Iscritti
1. Sono Soci dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato gli appartenenti a qualsiasi qualifica della Polizia di Stato o dei disciolti Corpi della P.S. e della Polizia Femminile, sia in servizio che in congedo. La qualifica di Socio si acquisisce a domanda dell’interessato e previa delibera del Consiglio di Sezione.
2. Possono aderire come simpatizzanti o sostenitori, che assumono la qualità di iscritti, previo approfondito accertamento delle qualità morali e civili, tutte le persone che condividono le idee, i programmi e le finalità dell’Associazione, e che dimostrano particolare simpatia e sensibilità nei confronti della Polizia di Stato. Gli iscritti possono usufruire degli stessi servizi dei Soci. La qualifica di iscritto si acquisisce a domanda dell’interessato e previa delibera del Consiglio di Sezione.
3. Sono Benemeriti, su proposta motivata delle Sezioni e con delibera del Consiglio Nazionale, le persone, gli Enti, gli Uffici che con la loro opera abbiano acquisito titolo di particolare merito nei confronti dell’Associazione.
4. Sono Onorari, con delibera del Consiglio Nazionale, gli ex Capi delle Polizia ed i Questori. Sono altresì nominati Onorari gli appartenenti della Polizia di Stato, o ai disciolti Corpi della Pubblica Sicurezza, a cui è stata concessa la Medaglia d’Oro al Valor Civile o Militare. Nel caso di onorificenza “alla memoria” la nomina compete al congiunto a cui è stata conferita la medaglia.
5. Sono Poliziotti ad honorem, con la conseguente iscrizione nell’albo d’onore, le persone fisiche, non appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che abbiano svolto significative attività meritorie nel campo della divulgazione della cultura della legalità, mostrando particolare vicinanza ai modelli valoriali della Polizia di Stato e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli del Regolamento di esecuzione dello Statuto.
6. Gli iscritti, i Benemeriti, gli Onorari ed i Poliziotti ad Honorem non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
7. Non possono far parte dell’Associazione, ad alcun titolo, i destituiti dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza o coloro che abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi.
8. Tutti gli aderenti all’Associazione rinviati a giudizio per delitto non colposo, o sottoposti a misure restrittive della libertà personale, devono essere sospesi sino alla definizione dei relativi procedimenti.
9. Agli aderenti al Sodalizio, indicati nei commi precedenti, viene rilasciata apposita tessera conforme a quanto indicato sul Regolamento di esecuzione dello Statuto. Tutti gli aderenti all’Associazione devono essere maggiorenni ed avere, di regola, la cittadinanza italiana ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.
10. Tutti i cittadini stranieri iscritti nelle delegazioni all’estero sono identificati come simpatizzanti o sostenitori ad esclusione di coloro che hanno prestato servizio nella Polizia di Stato o nei disciolti Corpi della Pubblica Sicurezza, che saranno iscritti come Soci.
11. I cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale potranno aderire, come simpatizzanti o sostenitori, se sono cittadini comunitari, o extracomunitari con carta di Soggiorno, sempre presentati da un Socio.
12. Tutti gli aderenti all’Associazione possono essere iscritti ad una sola Sezione dell’A.N.P.S..
13. Le modalità di iscrizione, per tutte le tipologie, saranno disciplinate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.
Art. 5
Diritti e doveri dei Soci e degli Iscritti
1. I Soci e gli iscritti hanno diritto di:
a) partecipare alla vita dell’Associazione frequentando la Sezione di appartenenza e cooperando al suo potenziamento morale e materiale;
b) fregiarsi dei distintivi sociali per le diverse categorie;
c) indossare il previsto abito sociale dell’Associazione in occasione di raduni sociali o di manifestazioni ufficiali;
d) fruire di tutti i servizi e vantaggi assicurati dall’Associazione;
e) ricevere le pubblicazioni dell’Associazione;
f) aderire e svolgere attività nei gruppi indicati nell’art. 2 comma d).
2. I Soci e gli iscritti hanno il dovere di:
a) corrispondere annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno, la quota associativa o l’annualità stabilita dal Consiglio Nazionale;
b) conformare i propri comportamenti ed azioni ai valori della Polizia di Stato quale prima condizione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Associazione. Tali valori devono considerarsi patrimonio comune di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, aderiscono all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.
Art. 6
Perdita della qualifica di Socio e Iscritto
1. Si perde la qualifica di Socio per:
a) dimissioni;
b) morosità;
c) esclusione;
2. Il Socio è dimissionario quando manifesta la sua volontà di recesso, formalizzata per iscritto, al Presidente della Sezione di appartenenza, allegando la tessera sociale.
3. Il Socio che non provvede al versamento della quota sociale o il contributo entro il 30 giugno decade dalla sua qualità sociale su delibera del Consiglio di Sezione. L’iscritto che non contribuisce entro il 30 giugno perde i diritti elencati nell’art. 5 comma 1.
4. Si perde la qualifica di Socio per esclusione quando ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 30 del presente Statuto o quando, a seguito delle verifiche di rito, si riscontra il mancato possesso dei requisiti statutari per l’ammissione all’Ente. L’esclusione viene stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Commissione di Disciplina su segnalazione della Sezione.
5. Decade altresì di diritto dalla qualità di Socio, con delibera del Consiglio di Sezione, colui che alla data in cui ha presentato la richiesta di iscrizione ha falsamente attestato di non avere precedenti penali o procedimenti penali in atto.
6. Il Socio moroso od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati.
7. Gli iscritti possono recedere dall’adesione in qualsiasi momento mediante una semplice comunicazione scritta indirizzata alla Sezione di riferimento allegando la tessera
8. Al Consiglio di Sezione è riservato il diritto di revocare, in qualsiasi momento e nel rispetto delle procedure disciplinate dal Regolamento di esecuzione dello Statuto, l’adesione dell’iscritto all’Associazione nel caso in cui venga meno la fiducia accordatagli.
Art. 7
Gli Organi Sociali dell’Associazione
1. Gli Organi Sociali Nazionali sono:
a) L’Assemblea Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Presidente Nazionale;
d) il Vice Presidente Nazionale Vicario;
e) i Vice Presidenti Nazionali;
f) il Segretario Economo Nazionale;
g) il Collegio dei Sindaci Nazionali;
h) il Collegio dei Probiviri Nazionali.
2. Gli Organi sociali Sezionali sono:
a) L’Assemblea dei Soci Sezionali;
b) il Consiglio di Sezione;
c) il Presidente di Sezione;
d) il Vice Presidente di Sezione;
e) il Collegio dei Sindaci di Sezione.
Art. 8
Assemblea Nazionale
1. L’Assemblea Nazionale è l’Organo sovrano dell’Associazione, ne rappresenta la volontà e delibera su tutti gli argomenti ad essa demandati.
2. In particolare suoi compiti sono:
a) dare al Consiglio Nazionale indicazioni sull’attività dell’Associazione;
b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
c) eleggere i Consiglieri Nazionali, i Sindaci Nazionali ed i Probiviri Nazionali;
d) modificare lo Statuto;
e) sciogliere l’Associazione e devolverne il patrimonio.
3. Ogni Sezione è rappresentata dal proprio Presidente.
4. Nell’Assemblea Nazionale, convocata per le elezioni degli Organi Sociali Nazionali, ogni Sezione è rappresentata dal Presidente di Sezione o, in sua vece, dal Vice Presidente. La Sezione impossibilitata a partecipare può delegare altra Sezione. I Presidenti possono essere portatori di due deleghe.
5. Le norme relative alle procedure elettorali sono disciplinate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.
Art. 9
Convocazione e funzionamento dell’Assemblea Nazionale
1. L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale su delibera del Consiglio Nazionale.
2. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all’ anno, entro il primo semestre.
3. L’Assemblea Nazionale deve essere convocata dal Presidente Nazionale in via straordinaria:
a) qualora venga deliberata dal Consiglio Nazionale per affari improvvisi ed urgenti;
b) quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un quinto dei Presidenti di Sezione;
c) su richiesta dell’Autorità di Vigilanza, in casi di particolare necessità e urgenza.
4. L’Assemblea Nazionale deve essere convocata almeno quaranta giorni prima della riunione in via ordinaria e almeno quindici giorni prima in via straordinaria, con l’indicazione dell’ordine del giorno. Nella convocazione devono essere allegati tutti i documenti ritenuti necessari alla sua migliore conoscenza.
5. Qualora il Presidente Nazionale non convochi l’Assemblea Nazionale, sia in seduta ordinaria che straordinaria, entro i termini e con i modi di cui ai commi precedenti, provvederà il Vice Presidente Nazionale Vicario sentito il Consiglio Nazionale.
6. Fatta eccezione per l’elezione delle cariche nazionali, l’Assemblea ordinaria e straordinaria, si potrà riunire anche in videoconferenza secondo le procedure indicate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.
7. L’Assemblea Nazionale è valida, in prima convocazione, qualora i membri presenti rappresentino i due terzi del totale dei Presidenti di Sezione ed in seconda convocazione, da fissarsi almeno un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Presidenti di Sezione.
8. L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di impedimento, da un Vice Presidente Nazionale ed elegge, su proposta di questi, due segretari.
9. Le deliberazioni vengono prese con voto palese per alzata di mano. Su proposta della maggioranza assoluta dei membri presenti possono essere prese per appello nominale o a scrutinio segreto.
10. Per la sfiducia degli Organi Sociali Nazionali e per le elezioni degli stessi si procede sempre a scrutinio segreto.
11. L’Autorità di Vigilanza può richiedere copia dei verbali delle sedute dell’Assemblea Nazionale.
Art. 10
Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale è costituito da 15 Consiglieri Nazionali, eletti dall’Assemblea Nazionale.
2. I Consiglieri Nazionali sono eletti, a maggioranza semplice, tra i Soci che, entro la data delle elezioni, abbiano, senza esclusione, tutti i seguenti requisiti:
a) essere o essere stati Presidenti di Sezione o, in alternativa, aver fatto parte di un Organo Sociale Nazionale;
b) iscrizione continuativa all’Associazione da almeno 5 anni;
c) non aver subito la sanzione disciplinare associativa della sospensione;
d) aver prestato servizio nella Polizia di Stato, o ex Corpo delle Guardie P.S. e della Polizia Femminile per almeno 15 anni.
3. Tra gli eletti, secondo l’ordine di graduatoria finale, potranno esserci un massimo di due Consiglieri in attività di servizio.
4. I Consiglieri Nazionali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
5. I Consiglieri Nazionali che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti, per il restante periodo, dai primi dei non eletti.
6. I Consiglieri Nazionali che sono assenti, senza giustificato motivo, per tre Consigli, anche non consecutivi nell’arco di un biennio, sono dichiarati decaduti. La decadenza interviene nella terza seduta di assenza.
7. I Consiglieri Nazionali che per tre volte, nell’arco di un biennio, senza giustificato motivo partecipano solo in parte ai lavori del Consiglio stesso, sono dichiarati decaduti qualora dal loro allontanamento anticipato dalla seduta derivi la mancanza del numero legale.
Art. 11
Convocazione e compiti del Consiglio Nazionale
1. Compiti del Consiglio Nazionale sono:
a) tracciare le linee guida e la politica generale dell’Associazione;
b) attivare le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità sociali;
c) deliberare la convocazione dell’Assemblea Nazionale;
d) amministrare il patrimonio sociale;
e) deliberare e approvare il bilancio preventivo e consuntivo, compilato dal Segretario Economo Nazionale;
f) indire periodicamente un Raduno Nazionale dell’Ente;
g) curare la disciplina;
h) deliberare sulla regolamentazione di attività sociali.
2. Il Consiglio Nazionale si riunisce:
a) in via ordinaria, almeno tre volte ogni anno su convocazione del Presidente Nazionale o negli altri casi previsti dallo Statuto;
b) in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità, su convocazione del Presidente Nazionale, su proposta motivata di almeno otto Consiglieri o su richiesta dell’Autorità di Vigilanza.
3. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e da un Consigliere Nazionale nominato segretario di seduta.
Art. 12
Il Presidente Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale nomina, tra i suoi membri in congedo, il Presidente Nazionale.
2. Il Presidente Nazionale:
a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
b) convoca e presiede l’Assemblea Nazionale e il Consiglio Nazionale;
c) vigila sulla vita sociale dell’Associazione;
d) dà puntuale esecuzione, senza ritardo, alle delibere del Consiglio Nazionale e ne vigila l’applicazione;
e) conferisce gli incarichi ai Consiglieri Nazionali;
f) comunica all’Autorità di Vigilanza gli avvenimenti più significativi di carattere istituzionale e gestionale.
Art. 13
Il Vice Presidente Nazionale Vicario ed i Vice Presidenti Nazionali
1. Il Consiglio Nazionale nomina, tra i suoi membri in congedo, il Vice Presidente Nazionale Vicario e due Vice Presidenti Nazionali.
2. Il Vice Presidente Nazionale Vicario sostituisce, in caso di impedimento o di assenza, il Presidente Nazionale, assumendone tutti i compiti e le prerogative. Può essere delegato, esplicitamente dal Presidente Nazionale, alla trattazione di particolari problematiche, tenendolo costantemente informato.
3. Qualora anche il Vice Presidente Nazionale Vicario fosse indisponibile, la carica sarà temporaneamente assunta dal Vice Presidente Nazionale più anziano per età, ed in caso di parità, per anni di anzianità associativa.
4. Il Vice Presidente Vicario e i due Vice Presidenti hanno compiti di coordinamento generale nelle tre aree territoriali nazionali Settentrionale, Centrale e Meridionale, secondo quanto indicato nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.
Art. 14
Segretario Economo Nazionale
1. Il Segretario Economo Nazionale viene nominato dal Consiglio Nazionale tra i Consiglieri Nazionali o tra i Soci di provata esperienza nel settore amministrativo-contabile che non ricoprano altre cariche sociali.
2. Compiti del Segretario Economo Nazionale sono:
a) curare la tenuta e l’aggiornamento del registro dei Soci, nonché l’efficienza del sistema informatico dell’Ente;
b) curare la tenuta delle scritture contabili;
c) provvedere al servizio di cassa, con l’obbligo di renderne conto ad ogni riunione del Consiglio Nazionale e su richiesta di quest’ultimo;
d) custodire ed aggiornare gli inventari dei beni mobili ed immobili.
3. Il Segretario Economo Nazionale può tenere in cassa, per i bisogni correnti, una somma non superiore a quella autorizzata dal Consiglio Nazionale. Gli importi eccedenti vanno depositati presso un Istituto di credito o versato su conto corrente postale.
4. Per svolgere le sue funzioni il Segretario Economo Nazionale può avvalersi, della collaborazione di Soci, aventi la necessaria capacità amministrativo-contabile, previa approvazione del Consiglio Nazionale.
5. Nel caso non sia un Consigliere Nazionale, ma venga nominato tra i Soci, può intervenire nel Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
Art. 15
Ratifiche cariche sociali nazionali
1. Le nomine del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale Vicario, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Nazionali sono ratificate dall’Autorità di Vigilanza.
Art. 16
Sfiducia del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Vicario e dei Vice Presidenti
1. Per la sfiducia e la revoca dell’incarico di Presidente Nazionale, del Vice Presidente Vicario e dei Vice Presidenti, è richiesta la maggioranza qualificata dei Consiglieri Nazionali.
Art. 17
Collegio dei Sindaci Nazionali
1. Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre membri Effettivi e due Supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale contestualmente all’elezione delle altre cariche sociali centrali, tra i Soci in possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione continuativa nell’Associazione da almeno 5 anni;
b. non aver subito la sanzione disciplinare associativa della sospensione;
c. aver prestato servizio nella Polizia di Stato, o ex Corpo delle Guardie P.S. e della Polizia Femminile, per almeno 15 anni;
d. essere in quiescenza.
2. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente del Collegio Sindacale.
3. I Sindaci restano in carica per lo stesso periodo del Consiglieri Nazionali e sono rieleggibili.
4. Qualora, per un qualsiasi motivo, un Sindaco Nazionale cessi dalle sue funzioni è sostituito dal primo dei non eletti che resta in carica fino alla naturale scadenza degli Organi Sociali Nazionali.
5. I Sindaci Nazionali, durante il loro mandato, non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali che periferiche.
6. Compiti del Collegio Nazionale dei Sindaci sono:
a. verificare la regolarità delle registrazioni contabili, supportata dalla relativa documentazione;
b. controllare la regolarità contabile e amministrativa delle delibere del Consiglio Nazionale;
c. accompagnare i bilanci preventivi e consuntivi con una relazione, esprimendo il proprio parere motivato.
7. Il Collegio si riunisce ogni quattro mesi e redige un apposito verbale delle riunioni da presentare al Consiglio Nazionale con le opportune osservazioni.
8. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci assiste alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.
Art. 18
Collegio Nazionale dei Probiviri
1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo consultivo e giudicante dell’Associazione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale contestualmente all’elezione delle altre cariche sociali centrali, tra i Soci che hanno tutti i seguenti requisiti:
a. iscrizione continuativa nell’Associazione da almeno 5 anni;
b. non aver subito la sanzione disciplinare associativa della sospensione;
c. aver prestato servizio nella Polizia di Stato, o ex Corpo delle Guardie P.S. e della Polizia Femminile, per almeno 15 anni;
d. essere in quiescenza.
2. I Probiviri Nazionali restano in carica per lo stesso periodo dei Consiglieri Nazionali e sono rieleggibili.
3. Al Collegio Nazionale dei Probiviri è affidato il giudizio:
a. sui ricorsi dei membri del Consiglio Nazionale, dei Presidenti di Sezione, dei membri del Collegio dei Sindaci Nazionale e di Sezione, contro i provvedimenti emessi a loro carico;
b. sui ricorsi di cui agli artt. 29, 30 e 31 del presente Statuto;
c. sui conflitti tra gli Organi Sociali Sezionali e tra questi e gli Organi Sociali Nazionali;
d. le decisioni del Collegio potranno essere prese anche tramite il contraddittorio e sono da intendersi inappellabili all’interno dell’Associazione. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri Nazionali redige e sottoscrive appositi verbali e le sue decisioni dovranno essere comunicate ai ricorrenti tramite le modalità indicate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.
4. Nel proprio ambito, il Collegio designerà il Presidente ed il Vice Presidente: quest’ultimo sostituirà il Presidente in ogni caso d’impedimento.
5. Nel caso di impedimento, a qualsiasi titolo, di un membro del Collegio lo stesso sarà sostituito, pro tempore, da altro componente supplente.
6. In sede consultiva, il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia sulle questioni che il Consiglio Nazionale deve o può sottoporre al suo esame.
7. I Probiviri Nazionali, durante il loro mandato, non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali che periferiche.
8. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri assiste alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.
Art. 19
Sezioni
1. La base dell’attività associativa è la Sezione, la quale, nel suo ambito territoriale, realizza gli scopi elencati nell’ art. 2 del presente Statuto.
2. Le Sezioni, che hanno autonomia gestionale e responsabilità amministrativa, assumono la denominazione del comune dove hanno sede.
3. L’atto costitutivo delle Sezioni, indicato nel Regolamento di esecuzione dello Statuto, deve essere approvato dal Consiglio Nazionale che, durante la fase costitutiva, deve nominare un Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio di Sezione.
4. Le Sezioni devono essere costituite con almeno 50 iscritti la maggioranza dei quali devono essere Soci. Se negli ultimi due anni il numero degli aderenti ad una Sezione è inferiore al numero minimo sopra indicato, il Consiglio Nazionale può deliberarne lo scioglimento con eventuale accorpamento alla Sezione più vicina.
5. Le Sezioni devono dotarsi di Labaro e di Bandiera.
Art. 20
L’Assemblea dei Soci sezionali
1. L’Assemblea dei Soci Sezionali ha il compito di:
a) dare indicazioni sull’attività della Sezione;
b) eleggere il Consiglio di Sezione.
2. Il Presidente di Sezione deve convocare almeno una volta all’anno, in via ordinaria, l’Assemblea dei Soci Sezionali con un preavviso di 20 giorni prima della riunione.
3. Deve, inoltre, convocarla in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione delle motivazioni e degli argomenti all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei Soci. La riunione assembleare deve riguardare gli argomenti indicati nella convocazione pena la nullità di quanto deliberato al di fuori di essi.
4. Nel caso previsto dal comma precedente l’Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni dalla richiesta.
5. Se entro tale termine il Presidente non vi provvede, l’Assemblea sarà convocata dal Vice Presidente Nazionale di zona entro ulteriori sette giorni, sempre su richiesta dei proponenti.
6. Le norme relative alle procedure elettorali sono disciplinate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.
Art. 21
Il Consiglio di Sezione
1. Il Consiglio di Sezione è costituito da 5 membri, o da 7 per le Sezioni oltre i 400 aderenti, eletti dall’Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice, tra i Soci che hanno tutti i seguenti requisiti:
a) iscrizione continuativa all’Associazione da almeno un anno. Nel caso di nuova istituzione della Sezione non si tiene conto di questo limite;
b) aver prestato servizio nella Polizia di Stato, o ex Corpo delle Guardie P.S. e della Polizia Femminile, per almeno 5 anni.
2. I Consiglieri di Sezione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I Consiglieri di Sezione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti, per il restante periodo, dai primi dei non eletti. I Consiglieri di Sezione che sono assenti, senza giustificato motivo, per tre Consigli, anche non consecutivi nell’arco di un biennio, sono dichiarati decaduti. La decadenza interviene nella terza seduta di assenza.
3. I compiti del Consiglio di Sezione sono:
a) nominare tra i suoi membri il Presidente di Sezione ed il Vice Presidente a maggioranza semplice dei Consiglieri. La stessa maggioranza è necessaria per la sostituzione o la revoca di tali organi;
b) tracciare le linee guida e la politica generale della Sezione nel rispetto delle disposizioni degli Organi Sociali Nazionali;
c) attivare le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità sociali;
d) deliberare la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
e) amministrare il patrimonio sociale;
f) deliberare e approvare il rendiconto annuale.
4. Il Consiglio di Sezione si riunisce:
a) in via ordinaria, almeno tre volte ogni anno su convocazione del Presidente di Sezione;
b) in via straordinaria quando se ne ravvisa la necessità dal Presidente di Sezione su proposta motivata della maggioranza dei Consiglieri di Sezione.
5. Di ogni seduta viene redatto il processo verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i Consiglieri presenti.
Art. 22
Il Presidente di Sezione
1. Il Presidente della Sezione ha la rappresentanza legale ed agisce in nome e per conto della stessa, per il conseguimento dei fini associativi.
2. L’attività del Presidente di Sezione è sottoposta alla vigilanza del Consiglio Nazionale tramite il Vice Presidente di zona.
3. Il Presidente di Sezione può nominare un Segretario Economo di Sezione tra tutti gli iscritti e, secondo le esigenze, una serie di collaboratori con specifici incarichi. Tali nomine devono essere ratificate dal Consiglio di Sezione.
Art. 23
Il Vice Presidente di Sezione
1. Il Vice Presidente di Sezione sostituisce in caso di impedimento o di assenza il Presidente di Sezione, assumendone tutti i compiti e le prerogative. Può essere delegato, esplicitamente dal Presidente di Sezione, alla trattazione di particolari problematiche, tenendolo costantemente informato.
Art. 24
Collegio dei Sindaci di Sezione
1. L’Assemblea dei Soci elegge a maggioranza semplice, contestualmente al Consiglio di Sezione, tre Sindaci Effettivi tra i Soci che hanno tutti i seguenti requisiti:
a) iscrizione continuativa all’Associazione da almeno un anno;
b) aver prestato servizio nella Polizia di Stato, o ex Corpo delle Guardie P.S. e della Polizia Femminile, per almeno cinque anni.
2. I Sindaci non possono ricoprire altre cariche in seno alla Sezione.
3. I Sindaci, almeno due volte all’anno, procederanno ad un controllo della documentazione amministrativa redigendo apposito verbale che andrà trasmesso al Consiglio di Sezione e alla Presidenza Nazionale.
4. Al termine dell’esercizio finanziario procederanno alla verifica del rendiconto della Sezione redigendo apposito verbale che verrà comunicato al Consiglio di Sezione.
Art. 25
Vigilanza sulle Sezioni
1. Tutte le cariche degli Organi della Sezione devono essere ratificate dal Consiglio Nazionale.
2. L’ attività delle Sezioni è soggetta alla vigilanza del Consiglio Nazionale.
3. Il Consiglio Nazionale può procedere allo scioglimento degli Organi Sociali Sezionali, nominando un Commissario Straordinario per l’ordinaria amministrazione e per la fissazione di nuove elezioni, in caso di:
a) violazione delle norme dello Statuto con inottemperanza al richiamo per la corretta applicazione delle stesse;
b) in presenza di perdurante conflittualità interna o per qualsiasi motivo non sia possibile assicurare il corretto e sereno funzionamento della Sezione.
4. I verbali dell‘Assemblea dei Soci, dei Consiglio di Sezione e dei Collegi dei Sindaci devono essere trasmessi, tramite piattaforma informatica, alla Presidenza Nazionale per il relativo controllo di legittimità.
5. Contro ogni provvedimento preso dal Consiglio Nazionale è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 26
Delegazioni all’estero
1. Il Consiglio Nazionale può approvare la costituzione di Delegazioni all’estero;
2. Le Delegazioni dipendono direttamente dalla Presidenza Nazionale e non hanno un numero minimo di iscritti;
3. Il rappresentante della Delegazione viene nominato dal Consiglio Nazionale tra i Soci della Delegazione o tra gli iscritti che siano diretti congiunti di un ex appartenente alla Polizia di Stato o di un rappresentante dei Corpi di Polizia dello Stato estero con discendenza italiana.
4. Il rappresentante può essere sostituito in qualsiasi momento a discrezione del Consiglio Nazionale.
Art. 27
Rimborsi spese
1. Le Cariche Sociali, sia centrali che periferiche, non danno diritto ad alcuna retribuzione;
2. È ammesso soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai membri degli Organi Centrali e Periferici o dai singoli iscritti nell’interesse o per attività associativa;
3. È riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese, per i componenti degli Organi Sociali Nazionali, sostenute per la partecipazione alle riunioni indette in sede nazionale, o per doveri di rappresentanza;
4. Analogamente è riconosciuto il rimborso a coloro che abbiano sostenuto oneri finanziari nell’interesse dell’Associazione;
5. Nel Regolamento di esecuzione dello Statuto saranno stabilite tutte le modalità per i rimborsi spese.
Art. 28
Sanzioni disciplinari
1. Nei confronti del Socio che commette atti che ledano l’immagine, l’onorabilità o il prestigio dell’Associazione, delle Istituzioni, degli Organi sociali o di altri iscritti, ovvero che tenga un comportamento contrario ai principi morali o agli scopi dell’Associazione stessa, devono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) sospensione;
b) esclusione dall’ Associazione.
2. Nei confronti dell’iscritto che commette le stesse violazioni del comma 1 del presente articolo si provvede al mancato rinnovo dell’adesione.
Art. 29
Sospensione disciplinare
1. La sospensione, fino ad un massimo di sei mesi o fino alla conclusione delle procedure disciplinari, viene comminata dal Consiglio Nazionale ai Soci per:
a) i comportamenti di particolare gravità lesivi dell’immagine dell’Associazione o contrari alle norme statutarie;
b) gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettate dagli Organi Statutari.
2. La sanzione della sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti sociali e la non candidabilità per un massimo di due anni a tutte le cariche sociali.
3. La sospensione, a tempo indeterminato, viene comminata dal Consiglio Nazionale allorquando il Socio abbia riportato condanna non definitiva per delitti non colposi.
4. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento.
Art. 30
Esclusione dall’Associazione
1. L’esclusione dall’Associazione può avvenire quando il Socio:
a) dichiari, in sede di iscrizione, notizie non corrispondenti riguardo alle condanne riportate o ai carichi pendenti;
b) sia stato condannato, in via definitiva, per delitti non colposi;
c) reiteri, per la seconda volta, i comportamenti che hanno portato all’irrogazione della sanzione di cui all’art. 29;
d) nel caso di comportamenti riferibili al comma 1 dell’art. 30 la cui gravità sia tale da compromettere irrimediabilmente la permanenza nell’Associazione.
2. L’esclusione solo nel caso delle lettere c) e d) viene comminata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei suoi componenti, negli altri casi provvede direttamente il Consiglio di Sezione.
3. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento.
Art. 31
Sospensione cautelare
1. Il Presidente Nazionale, in presenza di comportamenti di particolare gravità, per i quali è ipotizzabile la sanzione di cui all’art. 30, nelle more dell’istruttoria disciplinare, può adottare nei confronti dell’incolpato la sospensione cautelare dallo status di Socio e da tutte le attività connesse, fino alla conclusione dei relativi accertamenti.
2. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento.
Art. 32
Commissioni Centrali
1. Il Consiglio Nazionale, all’atto dell’insediamento, nomina la Commissione Nazionale di Disciplina composta dal Vice Presidente Vicario e da due Consiglieri Nazionali. La durata della Commissione è stabilita dal Consiglio Nazionale. Alla stessa è affidata la competenza a svolgere l’istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui agli artt. 29 e 30, e di quelli a
carico dei suoi componenti. Sulla base delle proposte della Commissione di Disciplina, il Consiglio Nazionale adotta i conseguenti provvedimenti di competenza.
2. Il Consiglio Nazionale, all’atto dell’insediamento, nomina la Commissione Nazionale di Garanzia, composta dal Presidente Nazionale e da due Consiglieri Nazionali. La durata della Commissione è stabilita dal Consiglio Nazionale. Alla stessa è affidato il compito di vigilare sull'osservanza dello Statuto e regolamento da parte degli Organi sociali e verificare che gli atti sociali e le deliberazioni degli Organi sociali siano conformi alle leggi e alle disposizioni statuarie.
Art. 33
Contestazioni disciplinari
1. Nessun procedimento disciplinare può adottarsi se non dopo la contestazione degli addebiti e sentite le difese. Sono esclusi i procedimenti per le violazioni dell’art. 30 comma 1 lettera a) e b).
2. Il provvedimento adottato deve essere notificato al trasgressore tramite le modalità indicate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.
Art. 34
Patrimonio e mezzi finanziari
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni, titoli e valori di sua esclusiva proprietà.
2. Le entrate dell’Associazione sono ordinarie e straordinarie.
3. Le entrate ordinarie sono costituite dalle rendite patrimoniali e dalle quote dei Soci e dai contributi degli iscritti nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.
4. Le entrate straordinarie sono costituite da stanziamenti, sovvenzioni, lasciti e donazioni di persone fisiche, di Enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali.
5. La ripartizione dell’entrate, sia ordinarie che straordinarie, tra la Presidenza Nazionale e le Sezioni a cui vengono versate, è stabilita dal Consiglio Nazionale.
6. L’Associazione ha il divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione.
Art. 35
Esercizio finanziario
1. L’ esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Bilancio consuntivo, predisposto dalla Presidenza Nazionale, è approvato dal Consiglio Nazionale. La delibera del Consiglio Nazionale deve essere ratificata dall’Assemblea Nazionale.
3. I Rendiconti finanziari annuali delle Sezioni sono compilati dal Presidente di Sezione e approvati dal Consiglio di Sezione entro il 31 marzo di ciascun anno, per essere trasmessi entro trenta giorni alla Presidenza Nazionale per il controllo di legittimità.
4. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art. 36
Periodico Fiamme D’Oro
1. L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato ha, quale organo ufficiale di stampa, il periodico “Fiamme d’Oro”, con sede amministrativa presso la Presidenza Nazionale. La pubblicazione potrà essere sospesa o soppressa con delibera, a maggioranza, dei membri dell’Assemblea Nazionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37
Modifiche dello Statuto
1. Il presente Statuto può essere modificato in tutto o in parte, anche in singoli articoli, su proposta del Consiglio Nazionale o della maggioranza assoluta dell’Assemblea Nazionale.
2. Le modifiche possono essere apportate con i voti favorevoli della maggioranza semplice dei Presidenti presenti nell’Assemblea Nazionale in seduta straordinaria.
Art. 38
Regolamento di Esecuzione dello Statuto
1. Il Consiglio Nazionale delibererà, entro 60 giorni dall’approvazione assembleare del presente Statuto, il relativo Regolamento di esecuzione dello Statuto. In tale periodo sono sospese tutte le procedure elettive sezionali fino ad approvazione definitiva del Regolamento da parte del Consiglio Nazionale.
Art. 39
Diritti acquisiti dai Soci o Iscritti
1. I già onorari, benemeriti e benemeriti per contributo mantengono la loro qualità successivamente all’entrata in vigore del presente Statuto.
Art. 40
Scioglimento dell’associazione
1. Qualora la maggioranza assoluta dei Soci richieda lo scioglimento dell’Associazione, il Presidente Nazionale, su delibera del Consiglio Nazionale, convoca l‟Assemblea Nazionale in seduta straordinaria.
2. Per essere approvata, la proposta di scioglimento deve riportare il voto favorevole dei ¾ delle Sezioni.
3. Contemporaneamente allo scioglimento, deve essere approvata la devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad un Ente che annoveri, fra i propri scopi, l’assistenza agli appartenenti all’Amministrazione della Polizia di Stato.
Art. 41
Nuove cariche sociali
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente Nazionale deve indire le elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali Nazionali.
Art. 42
Disposizioni finali
1. Il presente Statuto sostituisce quello approvato dall’Assemblea Generale in seduta Straordinaria del 10/4/2011 e, ratificato dall’Autorità di Vigilanza, entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di approvazione assembleare.
Art. 43
Foro competente
1. Le definizioni di eventuali controversie tra le parti, derivanti o connesse al presente Statuto e al Regolamento di esecuzione dello Statuto, è demandata in via esclusiva al competente Foro di Roma.
